La valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali “ – art. 29, d.Lgs. 81/08.
Per alcuni rischi specifici sono stabiliti gli anni trascorsi i quali è necessario ripetere la valutazione, tuttavia la verifica dovrà essere anticipata nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra descritte.
Il livello di rischio dichiarato nell'apposita valutazione corrisponde al tipo di corso che gli addetti antincendio dovranno frequentare